Studio Legale Associato Mandorlo Marini Spagnoli
Studio Legale Associato Mandorlo Marini Spagnoli
In un precedente post del novembre 2014 è stato affrontato il tema della natura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, con lo scopo di verificare se ad esse si applichi o meno il termine dilatorio previsto nell'art. 14, comma 1°, del D.L. n. 669/96 e s.m.i.. Visto il successo riscosso dal post, che ha avuto migliaia di visualizzazioni, pubblichiamo volentieri la recente sentenza della Corte di Appello di Roma, decisione che ha confermato l'inapplicabilità alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del termine dilatorio in questione, stante la loro natura di Enti Pubblici Economici, e che può essere letta integralmente tramite il link che segue.Segnatamente la Corte di Appello ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (30/01/2008 n. 2031, 04/07/2014 n. 15304, 07/12/2016 n. 25048) dalla quale emerge la qualificazione delle Aziende Sanitarie "come enti, non solo operanti secondo i moduli di diritto privato, ma esplicitamente caratterizzati da una finalità di tipo imprenditoriale, a propria volta tipico indice rivelatore della natura economica dell'ente pubblico".Sentenza di appello
09.10.2017
Fabrizio Marini
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La chiostrina o cavedio rappresenta una sorta di cortile interno all'edificio e, generalmente, gli oneri manutentivi ad essa inerenti dovrebbero essere suddivisi fra i condomini secondo i criteri di ripartizione delle spese riconducibili proprio al cortile. La giurisprudenza, tuttavia, è spesso giunta a conclusioni diverse, soprattutto nel caso in cui  il cortile ovvero la chiostrina rappresentino anche un elemento di copertura di altre unità; ciò in virtù della natura precipua della chiostrina, che è quella di rispondere ad esigenze condominiali volte alla ventilazione ed illuminazione degli appartamenti che su di essa si affaccino, ragione per cui la giurisprudenza esonera dalla manutenzione di queste aree gli appartamenti che non godano di affaccio su di essa. In linea di principio la Cassazione sostiene che “il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117, n. l, c. c., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale” (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 1 agosto 2014, n. 17556). Cionondimeno la suddetta presunzione di condominialità della chiostrina viene superata ogniqualvolta è diversamente stabilito dall'atto costitutivo del condominio ovvero da accordi specifici intercorsi tra proprietario originario e successivi acquirenti, principio più volte affermato e riconosciuto anche nella sentenza di legittimità appena richiamata. Si tratta quindi di un bene che si presume comune, salva diversa disposizione contenuta nel titolo d’acquisto ed è proprio l’esistenza di un eventuale titolo contrario che, escludendo la natura condominiale del bene, attribuisce la proprietà esclusiva dello stesso bene ad un soggetto. Pertanto, l'unico modo per superare la presunzione di comunione di cui al summenzionato articolo, è quello di dimostrare che la proprietà esclusiva del cavedio è da riconoscere in capo ad uno o più soggetti determinati, fornendo la prova contraria della presunzione legalmente operante. Occorre, però, specificare quando il regolamento di condominio è idoneo a vincere la presunzione la presunzione in questione; secondo la recente giurisprudenza, la prova della proprietà esclusiva “non può essere data dalla clausola del regolamento condominiale che non menzioni detto bene tra le parti comuni dell’edificio, non costituendo tale atto un titolo idoneo a dimostrare la proprietà esclusiva del bene e quindi la sua sottrazione al regime della proprietà condominiale” (Cass. n. 17928/2007; n. 6175/2009). Ne consegue che il regolamento di condominio può avere esclusivamente una funzione positiva ossia ove prevede che la chiostrina sia di proprietà esclusiva è idoneo a vincere la presuzione quando, invece, non include la chiostrina fra i beni comuni la presunzione non può dirsi vinta stante l'interpretazione espansiva da dare all'art. 1117 c.c.. Ovviamente, in presenza di un regolamento di condominio che prevede la proprietà esclusiva del bene in esame, questa dovrà essere riportata in ogni atto con cui si dispone del diritto di proprietà dell'immobile a cui compete la proprietà esclusiva della chiostrina. Il ragionamento sin qui condotto riguarda una chiostrina che sia posta a servizio di più unità immobiliari facenti parte del condominio poiché, nel caso in cui la medesima sia posta a servizio di una sola unità immobiliare, va da sé che non opera l'art. 1117 c.c., il quale, nell’enucleare i beni che si presumono condominiali, recita espressamente "...tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune..."; dunque, si evince che, nelle ipotesi in cui non sussista tale rapporto di accessorietà, ma vi è una destinazione particolare, il bene è “naturalmente” di proprietà individuale e, pertanto, non occorre, a livello probatorio, provare il titolo contrario, perché non opera la presunzione ex art. 1117 c.c.. Sul tema sono opportunamente intervenute le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., Sentenza 07/07/1993 n.7449), non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma in funzione correttiva dell’orientamento espresso dalle sezioni semplici. E così nella motivazione della sentenza richiamata si legge “… una cosa non può proprio rientrare nel novero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all’uso e al godimento di una parte dell’immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà”. E ancora “… la destinazione particolare esclude già all’origine che il bene rientri nella categoria delle cose comuni, e che ad esso possa quindi riferirsi la norma dell’art.1117c.c.. Come esempio chiarificatore può considerarsi l’ipotesi di una scala che serve per accedere a un solo appartamento dell’edificio condominiale. Non può dubitarsi che essa sia di proprietà esclusiva del titolare di questa unità abitativa, ma non perché la sua destinazione particolare superi la presunzione legale di comunione, bensì in quanto in tale caso la scala per le sue caratteristiche strutturali non rientra proprio nell’ambito delle cose comuni di cui all’art.1117c.c.". La naturale destinazione del bene costituisce, pertanto, il parametro in base al quale distinguere la proprietà esclusiva dalle parti comuni, nelle ipotesi in cui tale destinazione non sia chiaramente desumibile dai titoli. Nel caso in cui la chiostrina sia deputata a funzione di copertura di immobili ad essa sottostanti di proprietà esclusiva, trova applicazione l'art. 1126 c.c., il quale pone in capo del proprietario del terrazzo di copertura 1/3 delle spese di manutenzione dello stesso ed i rimanenti 2/3 a carico dei proprietari dei beni ad esso sottostanti. A conclusione di quanto sin qui detto si possono sintetizzare i seguenti punti: la chiostrina o cavedio, quando è posta a servizio di più unità immobiliari si presume condominiale salvo prova contraria; le spese della chiostrina condominiale devono essere ripartite fra i proprietari dei beni che su di essa affacciano e, dunque, ne godano del servizio; la chiostrina posta a servizia ed utilità di un solo bene di proprietà individuale è di proprietà esclusiva di questo; per la chiostrina che funge da copertura le spese di manutenzione si ripartiscono secondo i dettami posti dall'art. 1126 c.c..
17.05.2018
Fabrizio Marini
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Il trust è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo determinato o a più scopi. Si tratta, dunque, di uno strumento che fino a poco tempo fa era sconosciuto in Italia perché era incompatibile con le regole del nostro sistema giuridico, divenuto operante anche nel nostro paese a partire dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso.  Il successo di questo istituto deriva dalla sua estrema flessibilità e duttilità, che lo rende idoneo a raggiungere, con riferimento al nostro ordinamento, risultati giuridico economici di notevole rilievo, irraggiungibili per altre vie. Di volta in volta, infatti, il trust potrà conseguire, più o meno lecitamente, gli stessi traguardi del negozio di fondazione, del fondo patrimoniale, del mandato, del patto commissorio o di qualsiasi altro negozio di garanzia, della sostituzione fedecommissaria, del negozio fiduciario; il tutto, però, senza incorrere nelle sanzioni e nei divieti previsti per queste figure. L'esperienza giurisprudenziale ha dimostrato che il trust, in numerose occasioni, viene utilizzato in forma elusiva e con finalità diverse rispetto a quelle sue proprie e, in tali casi, mutuando sempre dalla terminologia anglosassone, si definisce come “Sham Trust”, che letteralmente si può tradurre come trust fittizio / simulato. Secondo l'art. 2 della menzionata convenzione dell'Aja del 1985, il trust ricorre quando un soggetto - detto settlor - sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto - detto trustee - nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. La norma precisa altresì che i beni del trust costituiscono una massa distinta e giammai fanno parte del patrimonio del trustee, sia nel caso in cui siano a lui intestati sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona; circostanza questa di estrema rilevanza, per i motivi di cui infra, per il caso che ci occupa. Nel nostro paese il dibattito giurisprudenziale e dottrinario sul trust si è da sempre incentrato su tale dicotomia fra il momento formale e quello sostanziale del diritto di proprietà; il punto è che i beni del trust è come se rimanessero senza titolare o, meglio ancora, è come se si trattasse di beni la cui titolarità risulta sdoppiata: da una parte abbiamo la titolarità formale del trust, che spetta al trustee, e dall’altra la titolarità sostanziale, in capo al settlor. Dal momento che nel nostro ordinamento la proprietà non può essere sdoppiata – o perlomeno questa è l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza - e la dissociazione tra titolarità e legittimazione non è ammessa, da più parti si è arrivati ad affermare l'incompatibilità fra tale istituto ed il principio della tipicità dei diritti reali.  Pur riconoscendone l'interesse, è opportuno lasciare la discussione in questione a diversi palcoscenici, limitandoci però ad evidenziare il principio fondamentale ed innegabile che da questo dibattito scaturisce: il trustee non è proprietario dei beni conferiti in trust. Il principio è di fondamentale rilevanza laddove posto in relazione, soprattutto con riguardo al tipo di azione da intraprendere, con le disposizioni contenute nell'art. 2929 bis c.c.. Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella Legge 6 agosto 2015, n. 132, introduce nel codice civile, dopo l’art. 2929, la Sezione I-bis, intitolata “Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, la quale contiene solo l’art. 2929 bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”. La relazione di accompagnamento al DDL di conversione afferma che si tratta di “un’azione semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all’esercizio dell’azione esecutiva”, peraltro dichiarando che ciò che “non è scritto expressis verbis, per non indulgere in definizioni dottrinali, ma si evince dal complessivo impianto”. Il legislatore, insomma, ha assunto, nel confezionare la norma, un atteggiamento pragmatico, preoccupandosi esclusivamente di individuare il mezzo di tutela del creditore. L’art. 2929 bis c.c. rappresenta dunque una norma di rottura rispetto al sistema dell’espropriazione immobiliare vigente sino alla sua introduzione. Si ammette infatti l’espropriazione di un bene che non è del debitore, non è stato concesso in garanzia dal suo titolare, di regola sarà libero da formalità pregiudizievoli e lo si rende, nella sostanza, di fatto inalienabile per un anno dal negozio di disposizione. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2929 bis c.c. l’esistenza del pregiudizio può essere semplicemente “affermata” dal creditore, senza alcun controllo preventivo, e tale “affermazione” avviene, implicitamente, con l’esercizio dell’azione esecutiva. Il controllo avviene quindi ex post, cioè a esecuzione forzata già iniziata. L’azione prevista dall’art. 2929 bis c.c. può essere attivata dal creditore a fronte di un atto di alienazione gratuito compiuto dal debitore oppure a fronte di un atto costitutivo di un vincolo di indisponibilità. In entrambi i casi l’atto dovrà avere a oggetto un bene immobile oppure un bene mobile registrato. Va inteso come atto costitutivo di “vincolo di indisponibilità” l'atto il cui effetto è quello di sottrarre ai creditori la disponibilità di un bene, che viene separato rispetto al residuo patrimonio del disponente. Una conferma in tal senso viene ancora una volta dalla relazione accompagnatoria al DDL di conversione del D.L., che indica quali esempi di atti costitutivi di vincoli di indisponibilità il fondo patrimoniale e, guarda caso, il trust. Anche per gli atti costitutivi di vincolo di indisponibilità il presupposto applicativo è che essi siano compiuti a titolo gratuito, come si ricava chiaramente pure dalla lettera della norma. Per quanto riguarda il rapporto tra tali atti e l’art. 2929 bis c.c. va preliminarmente osservato che il panorama giurisprudenziale italiano degli ultimi tempi è abbastanza univoco: in materia di trust, in particolare, si assiste a un continuo proliferare di sentenze che ne dichiarano l’inefficacia in quanto stipulato a danno dei creditori. Per quanto concerne in quali forme debba essere avviata l’azione esecutiva in caso di atti di costituzione di vincoli di indisponibilità e, quindi, pure in relazione ai conferimenti di beni in un trust, non ci si può che attenere ad una interpretazione letterale della norma. Il secondo comma dell'art. 2929 bis c.c. dispone testualmente che “quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario”. Lo specifico riferimento ai soli atti di alienazione porta ad escludere che, per gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, quali tipicamente i conferimenti di beni in un trust, l’esecuzione possa essere eseguita nelle forme dell’espropriazione presso il terzo proprietario. Occorre, inoltre, ricordare che la giurisprudenza di legittimità, chiamata più volte a dirimere casi in cui si era dato impulso ad azione revocatoria ordinaria in danno trust, in particolare in quelli sorti in ambito familiare, ne ha sempre riconosciuto la natura gratuita affermando che “l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (ex pluruimis Cassazione civile, Sez. III, 03/08/2017, sentenza n. 19376). Concludendo, seppur appare preferibile seguire il tenore letterale della norma e, quindi, ritenere preferibile quando si agisce in presenza di un trust, quanto previsto dal primo comma dell'art. 2929 bis c.c., è bene ricordare che alcune sentenze di merito optano, invece, per l'esperibilità dell'azione nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. 
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