Studio Legale Associato Mandorlo Marini Spagnoli
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Per il computo delle imposte dovute, si può utilizzare la tabella riepilogativa sottostante, aggiornata con le recenti disposizioni che hanno introdotto delle modifiche con decorrenza dal 01/01/2014.

 

Acquisto soggetto ad imposta di registro:

  • imposta di registro del 2%;

  • imposta ipotecaria fissa di € 50,00;

  • imposta catastale fissa di € 50,00.

 

Ove l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 9%.

 

Acquisto soggetto ad IVA:

  • IVA del 4%;

  • imposta di registro fissa di € 200,00;

  • imposta ipotecaria fissa di € 200,00;

  • imposta catastale fissa di € 200,00.

 

Le pertinenze della prima casa, se dotate di una propria iscrizione al Catasto urbano e di una propria rendita catastale, fruiscono anch'esse delle medesime agevolazioni, con il limite di una pertinenza per ogni categoria.

Si può pertanto, agevolare l’acquisto di:

  • box o posto auto (categoria catastale C/6);

  • tettoia ( categoria catastale C/7);

  • cantina (categoria catastale C/2).

 

Può usufruire delle agevolazioni chi:

  • non possegga, nello stesso Comune, altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;

  • non sia titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;

  • non sia titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni ;

  • l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività;

  • l’immobile acquistato non sia considerato “di lusso”.

Tali condizioni devono sussistere tutte al momento dell’acquisto.

L’assenza di una delle condizioni sopra elencate fa venire meno il diritto alle agevolazioni fiscali, e determina l’applicazione delle imposte ordinarie, con una sanzione pari al 30 % dell’importo non pagato (per tale infrazione è tuttavia ammesso il “ravvedimento operoso”, con conseguente risparmio sulle sanzioni).

Anche la cessione dell’immobile entro 5 anni dall’acquisto costituisce causa di decadenza dal beneficio, se l’acquirente non provvede, entro un anno, a riacquistare un altro immobile destinato a casa di abitazione.

 

Se, invece, non è possibile godere delle agevolazioni prima casa l'acquisto è soggetto alle seguenti imposte:

 

Acquisto soggetto ad imposta di registro:

  • imposta di registro del 9%;

  • imposta ipotecaria fissa di € 50,00;

  • imposta catastale fissa di € 50,00.

 

Acquisto soggetto ad IVA:

  • IVA del 10% o del 22% in caso di immobile di lusso;

  • imposta di registro fissa di € 200,00;

  • imposta ipotecaria fissa di € 200,00.

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